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Cosa regolamenta la legge 46/90?

La Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.03.1990, sancisce una specifica regolamentazione, ai fini della sicurezza, per sette tipi di impianto relativi a edifici adibiti ad uso civile.
Per i soli impianti elettrici, il campo di competenza della Legge si estende anche a quelli relativi a edifici adibiti ad attività produttive, commerciali , al terziario e ad altri usi.
Gli impianti oggetto della Legislazione relativi al settore di nostra competenza corrispondono alle seguenti lettere (art.1,comma1):

  • impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
  • impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici;
  • gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente erogatore;
  • gli impianti di protezione antincendio.

Quali impianti gas sono soggetti alla legge?

Sono quelli di pertinenza e responsabilità degli utilizzatori, a valle quindi del punto di consegna (contatore) del gas da parte dell'Ente erogatore, comunemente chiamati impianti interni

Quali obblighi impone al cliente nel caso di affidamento lavori?

Il committente deve affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria degli impianti a installatori abilitati.
Prima di affidare i lavori occorre chiedere, in visione, all'installatore il "Certificato di riconoscimento o di accertamento dei requisiti ai sensi della Legge 46/90" rilasciato dalla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) o dalla Commissione Provinciale delle imprese artigiane. Non è sufficiente la semplice iscrizione alla C.C.I.A.A. per svolgere la professione di installatore.
L'affidamento di lavori inclusi nella 46/90 ad operatori non abilitati comporta per il committente una sanzione amministrativa fino a 258,23 Euro (pari a Lire 500.000).

Quali obblighi impone agli installatori?

Gli installatori, per poter operare nel settore civile, esclusa la manutenzione ordinaria degli impianti, devono possedere l'abilitazione prevista dalla Legge 46/90.
L'installatore ha l'obbligo di rilasciare, a fine lavori, una "dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte".

A chi vanno inviate e chi deve trasmettere le copie delle "Dichiarazioni di conformità"?

Una copia della "Dichiarazione di conformità", senza gli allegati obbligatori, deve essere inviata dall'installatore, all'organismo che gli ha rilasciato l'abilitazione. Un'altra copia deve essere consegnata dall'installatore al committente e da questi conservata, senza limiti di tempo, e trasmessa a chi di diritto in caso di trasferimento di proprietà dell'immobile; è buona regola fornirne copia alla persona che utilizza i locali in caso di locazione.
Nel caso di nuovo edificio una copia della "dichiarazione" va allegata alla documentazione da inviare ai Comuni per ottenere il certificato di abitabilità o di agibilità.

Quando è obbligatoria la progettazione degli impianti interni gas?

La progettazione da parte di professionisti iscritti ai relativi albi professionali, è obbligatoria nel caso di installazione, trasformazione e ampliamento dell'impianto gas, qualora la somma delle portate termiche degli apparecchi di utilizzo previsti superino la potenzialità complessiva di 34,8 kW (30.000 Kcal/h).

Quando è previsto l'obbligo di progettazione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione?

Per gli impianti di riscaldamento, oltre agli obblighi previsti dalla legge n.10/91 (Risparmio energetico), la progettazione è obbligatoria per le canne fumarie collettive ramificate, per gli impianti di climatizzazione è invece obbligatoria per quelli aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.

La legge 46/90 introduce nuove norme di sicurezza?

La Legge n. 46/90 non introduce nuove normative tecniche di sicurezza ma ribadisce l'obbligo della esecuzione degli impianti nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente e dell'utilizzo di materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico Italiano (CEI).

Quali normative regolamentano gli impianti gas domestici?

Per quanto riguarda gli impianti gas domestici l'obbligo dell'applicazione delle norme di buona tecnica per la sicurezza è stato sancito fin dal 1971 per effetto della Legge 6/12/1971 n. 1083 la quale indica tra l'altro che gli impianti realizzati secondo le norme emanate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.
La principale norma che disciplina gli impianti gas domestici è la UNI-CIG 7129.
La legge n. 266/97 prescriveva che gli impianti preesistenti alla entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 90) dovessero essere messi a norma entro il 31/12/98. Il termine slittava al 31/12/99 per gli edifici adibiti a edilizia scolastica pubblici e privati.

Sono pertanto da considerarsi fuori norma tutti gli impianti gas esistenti?

La Legge 46/90 ribadisce che gli impianti gas devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica emesse dall'UNI-CIG. Pertanto gli impianti gas, esistenti alla data di pubblicazione della Legge n. 46/90, realizzati nel pieno rispetto di tali norme, non necessitano di adeguamenti.
Purtroppo non tutti gli impianti esistenti sono stati realizzati da personale specializzato e nel rispetto delle normative di sicurezza.

Cosa prevede la legge per gli impianti "a norma" realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 (13/3/90)?

La legge prevede che, in caso di necessità, gli amministratori per le parti comuni e i singoli proprietari per le corrispondenti unità abitative, possano procedere a un'autocertificazione.
L'autocertificazione, espressa con atto di notorietà e quindi sottoscritta in presenza di un pubblico ufficiale, sostituisce la dichiarazione di conformità ma responsabilizza il firmatario che normalmente non è un esperto del settore.

Esistono anche per gli impianti gas preesistenti all'entrata in vigore della legge, requisiti minimi di sicurezza come per gli impianti elettrici?

Il D.P.R. n. 218 pubblicato su G.U. il 9/7/1998 ha introdotto il concetto di idoneità per gli impianti preesistenti che rispondono ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza:

  • Idoneità delle aperture di ventilazione (afflusso di aria necessaria alla combustione)
  • Idoneità della aerazione (Ricambio dell'aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti) in relazione alla tipologia degli apparecchi installati.
  • Efficienza dei sistemi di smaltimento dei prodotti della combustione.
  • Tenuta degli impianti interni gas.

Funzionalità ed esistenza dei dispositivi di controllo fiamma per gli apparecchi ove sono previsti.

Come e da chi possono essere effettuate le verifiche di idoneità degli impianti preesistenti?

Le verifiche degli impianti preesistenti vanno effettuate da installatori abilitati o da professionisti del settore secondo la specifica norma UNI 10738.
Al termine della verifica, l'installatore o il professionista incaricato dovrà consegnare una apposita scheda di presentazione dei risultati, debitamente firmata da lui e controfirmata per ricevuta dal cliente, nella quale saranno evidenziati gli esiti della verifica dei singoli requisiti essenziali e, conseguentemente, il giudizio di idoneità o meno dell'impianto.
Se l'impianto risultasse idoneo chi sottoscrive un documento di autocertificazione può allegare la scheda di presentazione dei risultati sgravandosi in questo modo della responsabilità della valutazione tecnica.
Se l'impianto risultasse non idoneo il cliente dovrà provvedere al più presto a farlo adeguare alla normativa vigente da un installatore abilitato che al termine dei lavori gli dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto.

Cosa devo fare se sento odore di gas?

  • Non accendere fiammiferi, candele o sigarette.
  • Spalanca porte e finestre.
  • Non accendere la luce e non attivare dispositivi elettrici.
  • Non utilizzare alcun tipo di apparecchiature telefoniche in casa.
  • Chiama il "Pronto intervento". Puoi trovare il numero anche sulla fattura.

Cosa devo fare se la manopola di apertura del misuratore è bloccata?

Chiama il "Pronto intervento". Puoi trovare il numero anche sulla fattura.