Condomini e Imprese

Prezzo del gas

Imposte

Le forniture di gas metano sono normalmente soggette all'aliquota I.V.A. ordinaria del 20%. Fanno eccezione gli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, che scontano l'aliquota ridotta del 10%, e gli usi delle imprese operanti in alcuni settori. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972 e le sue successive modifiche stabiliscono che l'I.V.A. e' sempre al 20% quando il Cliente ha firmato un contratto per usare il gas metano per il riscaldamento individuale, con o senza uso di cottura e acqua calda. L'I.V.A. scende al 10% nel caso in cui il contratto è stato stipulato esclusivamente per fini domestici di cottura e produzione di acqua calda.

Toscana Energia Clienti informa che la normativa attualmente in vigore (D.P.R. 633/72 e successive modifiche) ai fini I.V.A. per i consumi di gas naturale prevede, per l'utilizzo "promiscuo" (cottura cibi + riscaldamento), l'applicazione dell'aliquota al 20%. Il cliente potrà ottenere l'applicazione dell'I.V.A. rispettivamente al 10% (per consumi gas uso cottura) ed al 20% (per consumi gas uso riscaldamento) qualora disponga di due impianti distinti, per i quali potrà richiedere la collocazione di due separati misuratori, al fine di poter contabilizzare separatamente i rispettivi consumi.

Le aziende sono tenute a riscuotere dai Clienti l'I.V.A. nella misura stabilita dalle leggi ed a riversare l'intero ammontare nelle casse dall'Amministrazione Finanziaria. Se applicassero aliquote fiscali diverse da quelle stabilite dalla legge incorrerebbero in pesanti sanzioni.

Per maggiori dettagli sull'applicazione dell'I.V.A. alle forniture del gas per usi domestici promiscui, è possibile consultare www.agenziaentrate.it nella sezione Documentazione Tributaria > Accedi ai Servizi > Estremi > Prassi > Risoluzione 97/E del 29/04/2003.