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Assistenza rete in franchising

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Da oggi ti circondiamo di nuove attenzioni.

Grazie ad Assistenza Toscana Energia Clienti, la rete in franchising della nostra società particolari negozi che, in modo esclusivo o abbinato ad altre attività commerciali, costituiscono un nuovo punto di riferimento per i nostri clienti.

Hanno orari flessibili, sono aperti anche il sabato e sono a tua disposizione per tutte le necessità connesse al servizio gas. In particolare:

  • Informazioni
  • Richieste di fornitura
  • Variazioni contrattuali
  • Disdette
  • Modifiche impianti di allacciamento

Servizi post contatore

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L'affidabilità e la competenza della rete in franchising Assistenza Toscana Energia Clienti

Viene garantita dall'accurata selezione delle Ditte affiliate, tutte in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di abilitazione richiesti dalla legge, e dalla formazione e il continuo aggiornamento tecnico degli operatori.

Assistenza Toscana Energia Clienti , la rete in Franchising di Toscana Energia Clienti, propone i suoi servizi:

Programma Impianti Pronto Assistenza Cambia Caldaia Cucina Sicura Climatizzatori

Toscana Energia Clienti garantisce, per entrambi i servizi, l'applicazione di prezzi trasparenti e regolati.

Inoltre, prevista la possibilità di pagamento rateizzato , senza interessi, per gli importi dei contratti "Programma Impianti" relativi alla manutenzione ordinaria, e per la parte dilazionabile degli importi derivanti da eventuali interventi di manutenzione straordinaria.

Per contattare la rete in franchising Assistenza Toscana Energia Clienti chiama il nostro numero verde, attivo tutti i giorni e, nella stagione invernale, anche la domenica.

Numero Verde 800-987898

Normativa

La Legge n. 10/91, nata per favorire l'uso razionale dell'energia e il risparmio energetico, ha introdotto, attraverso il D.P.R. 412/93 (successivamente modificato dal D.P.R. 551/99 ), l'obbligo di controllo e manutenzione periodica degli impianti termici.

Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate da un'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 (lettere c ed e ) e comprendono, tra l'altro, la pulizia del bruciatore e dello scambiatore di calore; la verifica della funzionalità dei sistemi di regolazione, sicurezza e controllo; la verifica della corretta ventilazione del locale in cui è installata la caldaia; la verifica dell'efficienza del sistema di scarico dei fumi.

La periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione è fissata dalla legislazione in vigore, in funzione della potenzialità dell'impianto termico:

  • Per le caldaie con potenzialità inferiore a 35 kW il controllo e la manutenzione devono essere effettuate almeno una volta all'anno e ogni due anni queste operazioni vanno integrate con il controllo del rendimento di combustione.
  • Per le caldaie con potenzialità superiore o uguale a 35 kW il controllo e la manutenzione devono essere effettuate almeno una volta all'anno e in quella occasione va realizzato anche il controllo del rendimento di combustione.
  • Per le caldaie con potenzialità superiore o uguale a 350 kW il controllo e la manutenzione devono essere effettuate almeno una volta all'anno , mentre il controllo del rendimento di combustione deve essere effettuato due volte all'anno.

L'impianto termico con portata termica nominale inferiore a 35 kW deve essere dotato di un "libretto d'impianto" , conforme alle disposizioni ministeriali, debitamente compilato e aggiornato.
In caso di nuovo impianto , il libretto deve essere compilato per la prima volta dalla ditta abilitata che ha installato la caldaia e l'ha messa in servizio.
In caso di impianto già esistente , il libretto deve essere compilato per la prima volta dalla ditta abilitata, cui viene affidata la manutenzione dell'impianto termico. Il tecnico qualificato al termine delle operazioni di manutenzione e controllo, compila il libretto di impianto e rilascia un "rapporto di controllo e manutenzione" (Allegato H) in cui sono annotati i risultati delle verifiche.

Tale documentazione deve essere conservata dall'utilizzatore della caldaia a dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni di legge e, come tali, soggette a verifiche e controlli da parte delle autorità competenti.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti in merito alla normativa vigente, rimandiamo alla lettura del TESTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, n. 412 e successivi aggiornamenti.

Scarica il Decreto 412/93 in allegato (Pdf, 340Kb)